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Con riferimento ai lotti 2 e 3 si formulano le seguenti richieste di chiarimento: 1_ Con riferimento alle penali previste, si chiede conferma che le stesse verranno applicate previo contraddittorio tra le parti di almeno 15gg, al fine di consentire al fornitore di effettuare le necessarie verifiche; 2_ Si chiede conferma che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente; 3_ In riferimento alla penale prevista sul ritardo di notifica degli oggetti, si chiede conferma che gli oggetti saranno consegnati al recapitista con un congruo anticipo (almeno pari a 30 giorni lavorativi) tale da consentire a quest’ultimo di ultimare le attività di notifica nel rispetto delle tempistiche previste al fine di garantire alla SA la possibilità di recupero delle somme derivanti dalle violazioni contestate.
Domanda del: 18/08/2021 aggiornata il 18/08/2021 -
Di seguito le risposte ed i quesiti riproposti insieme con la numerazione aggiornata:
Quesito n. 2.
Con riferimento alle penali previste, si chiede conferma che le stesse verranno applicate previo contraddittorio tra le parti di almeno 15gg, al fine di consentire al fornitore di effettuare le necessarie verifiche;
RISPOSTA Quesito n. 2.
Come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale, l'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, inviata per iscritto anche via PEC, alla quale il contraente ha facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito.
Quesito n. 3.
Si chiede conferma che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente;
RISPOSTA Quesito n. 3.
L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’aggiudicatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non essendo sufficiente, sulla garanzia definitiva.
Quesito n. 4.
In riferimento alla penale prevista sul ritardo di notifica degli oggetti, si chiede conferma che gli oggetti saranno consegnati al recapitista con un congruo anticipo (almeno pari a 30 giorni lavorativi) tale da consentire a quest’ultimo di ultimare le attività di notifica nel rispetto delle tempistiche previste al fine di garantire alla SA la possibilità di recupero delle somme derivanti dalle violazioni contestate.
RISPOSTA Quesito n. 4.
In via preliminare appare opportuno chiarire che è onere del notificatore procedere con il ritiro dei plichi presso la sede dell'operatore economico aggiudicatario del primo lotto con cadenza almeno settimanale. Inoltre, il recapito delle sanzioni ai trasgressori ed agli obbligati in solido deve avvenire entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo al ritiro dei plichi, con restituzione alla SA delle distinte con la data di postalizzazione entro 10 giorni dalla notifica. Relativamente alle prestazioni richieste all'aggiudicatario ed alle correlate tempistiche si rimanda per completezza a quanto precisato dall'Art. 2.1 del Capitolato. Si precisa altresì che la prestazione richiesta all'aggiudicatario del servizio di notificazione è successiva agli adempimenti richiesti all'aggiudicatario del Lotto n. 1 in forza del relativo Capitolato. In particolare il Paragrafo n. 2 lett. d) per il Lotto 1 prevede che "l’aggiudicatario del presente servizio deve garantire la stampa e l’imbustamento delle sanzioni in plichi ad uso spedizione, nonché la preparazione per la consegna agli addetti alla notificazione, entro il termine di 7 giorni dal completamento dell'attività di accertamento della violazione ad opera del Comando di Polizia Locale e con predisposizione di idonea distinta indicante gli atti trasmessi a fine di notifica da consegnare al notificatore; l’appaltatore deve garantire la predisposizione dei plichi suddivisi in ragione delle due possibili aree di destinazione, Regione Lazio e restante territorio nazionale+estero, attraverso la misura ritenuta più consona. Il/I notificatore/i incaricato/i dovranno infatti ritirare le stampe predisposte e di propria spettanza ai fini della notifica presso la sede operativa dell'aggiudicatario del presente appalto con cadenza almeno settimanale".