Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • CHIARIMENTO SU REQUISITO CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE L’art. 8 delle “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” emanate dall’A.N.A.C. con Det. N. 3 del 9 dicembre 2014, al fine di dare massima apertura alla concorrenza ed al contempo garantire la partecipazione di concorrenti in possesso di adeguata esperienza, prevede tra i requisiti di capacità tecnica e professionale da richiedere al concorrente l’aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, chiarendo che il concetto di servizio analogo non va interpretato nel senso di servizio identico, ma come similitudine tra le prestazioni, tenuto conto che l’interesse pubblico sottostante è l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alla gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. Premesso che il Disciplinare di gara richiede a pag. 24 il possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale “aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, servizi di notificazione di sanzioni amministrative o atti giudiziari sul territorio nazionale per conto di Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1 comma 2 D. Lgs.n.165/2001 per un importo non inferiore a quello posto a base di gara”, lo scrivente operatore economico, facendo riferimento a quanto previsto dalle “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” emanate dall’A.N.A.C. e in considerazione del fatto che la liberalizzazione del settore delle notifiche è recente, e gli operatori postali privati possono non aver ancora maturato l’esperienza professionale nei termini richiesti, chiede di poter soddisfare il suddetto requisito di capacità tecnico-professionale mediante la presentazione di servizi aventi ad oggetto raccomandate A/R e svolti anche per conto di committenti privati.

    Domanda del: 24/08/2021 aggiornata il 24/08/2021
  • Fermo restando l'applicazione al caso in esame del principio di analogia e non di identità dei servizi analoghi richiesti, si ritiene che il disciplinare sia chiaro sul punto nel prevedere adeguata qualificazione nelle attività oggetto di appalto.

Vai all'elenco dei chiarimenti